TRASCRIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI – TRIBUNALE DI LECCE
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Ai sensi dell’art. 2671 c.c. la cancelleria è tenuta a curare che venga eseguita nel più breve tempo possibile la trascrizione dei provvedimenti che prevedono il trasferimento, la costituzione, la modifica o l'estinzione di diritti reali su beni immobili o mobili registrati nel più breve tempo possibile.
Per consentire il rapido svolgimento dell’adempimento, il Tribunale di Lecce e l’Ordine degli avvocati hanno stipulato una convenzione in base alla quale la cancelleria incarica di curare la trascrizione, quale ausiliario, gli avvocati iscritti in apposito elenco, comunicando la nomina alle parti interessate.
Se non ha già provveduto, quindi, la parte conferirà incarico all’ausiliario, secondo le modalità descritte nella convenzione.
In allegato la convenzione tra Ordine e Tribunale