Antiriciclaggio
Tipologia: Servizi
Descrizione
F.A.Q.
- Cosa si intende per “riciclaggio” ai fini del decreto 231/2007?
La definizione adottata dal D. Lgs. 231/2007 all’art. 2 non corrisponde a quella del codice penale (artt. 648bis e 648ter), in quanto lo stesso considera riciclaggio:
- la conversione o il trasferimento di beni finalizzato ad occultare o dissimulare l’origine illecita degli stessi ovvero ad agevolare l’altrui attività ai medesimi fini;
- l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, appartenenza, disposizione o ubicazione di beni o diritti di cui si conosce la provenienza da una attività criminosa o dalla partecipazione ad essa;
- l’acquisto, la detenzione o la utilizzazione di beni di cui si conosce la provenienza da una attività criminosa o dalla partecipazione ad essa;
- la partecipazione, anche in associazione ad altri, ad uno degli atti precedenti, ovvero l’aiuto dato a terzi per commetterli o la istigazione o la induzione di qualcuno a compierli.
- In quali casi sorgono obblighi antiriciclaggio per gli avvocati?
Quando in nome o per conto dei propri clienti compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare, ed inoltre quando assistono i propri clienti nella predisposizione o realizzazione di una qualunque operazione riguardante:
- il trasferimento a qualunque titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
- la gestione in qualunque forma di denaro o strumenti finanziari o altri beni;
- la apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, gestione o amministrazione di società, e la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.
- Un avvocato che svolge funzioni di curatore fallimentare è soggetto ad obblighi antiriciclaggio?
In generale, tutte le attività svolte su incarico della Autorità Giudiziaria e in qualità di ausiliario del giudice non comportano obbligo di effettuazione di adempimenti ai fini antiriciclaggio, ciò anche per la mancanza di un vero e proprio “cliente”.
- I collaboratori di studio sono soggetti ad obblighi antiriciclaggio?
Un recente orientamento del MEF ha chiarito che i collaboratori abilitati e con propria partita Iva non sono soggetti ad adempimenti antiriciclaggio per le attività svolte per clienti del titolare di studio, in quanto tali obblighi già ricadono su quest’ultimo.
Per i propri clienti invece il collaboratore di studio ha normali obblighi suoi propri in materia di antiriciclaggio.
- Un avvocato che svolge funzioni di sindaco di società è soggetto ad obblighi specifici ai fini antiriciclaggio?
Le attività svolte in seno ad organi di controllo comunque denominati (Collegio Sindacale, Consiglio di Sorveglianza, Comitato di Controllo, Organismo di Vigilanza) sono escluse dagli obblighi antiriciclaggio.
Non altrettanto per le attività di revisione legale dei conti svolte anche quali componenti del Collegio Sindacale o di Sindaco Unico, per le quali si applicano specifiche disposizioni previste dal decreto 231.
- In uno studio legale associato, su chi incombe l’osservanza degli obblighi in materia di antiriciclaggio?
Sempre sul professionista/associato che esegue l’incarico, anche se si avvale di collaboratori di studio.
- Le attività di redazione e trasmissione di dichiarazioni fiscali e di amministrazione del personale sono soggette ad obblighi antiriciclaggio?
Verificandosene i presupposti, solo per ciò che riguarda l’invio di SOS, mentre sono esclusi gli altri obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione.
- Quali sono i principali adempimenti a carico degli avvocati in materia di antiriciclaggio?
I principali obblighi sono:
di adeguata verifica della clientela;
di registrazione e conservazione di dati e informazioni;
di segnalazione di operazioni sospette;
di comunicazione al MEF di infrazioni in materia di uso del contante;
di formazione del personale.
- Quando scattano gli obblighi di “adeguata verifica della clientela”?
Allorchè la prestazione professionale richiesta, svolta in forma individuale, associata o societaria, abbia ad oggetto:
- mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000,00 Euro;
- la esecuzione di prestazioni professionali occasionali che comportino trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000,00 Euro, anche se realizzate con più operazioni di singolo valore inferiore a quello indicato;
- operazioni di valore indeterminato o non determinabile e in ogni caso, sempre, allorchè la prestazione professionale riguardi la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti analoghi;
- sempre, prescindendo da qualunque limite, soglia o esenzione, quando vi sia sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- quando sussistono dubbi sulla veridicità o adeguatezza dei dati forniti dal cliente ai fini della sua identificazione.
- In cosa consiste l’obbligo di “adeguata verifica della clientela”?
Nella necessità, all’atto della accettazione dell’incarico, di:
- accertare in presenza del cliente la sua identità, anche avvalendosi di collaboratori di studio, mediate un documento di identità in corso di validità di cui non è obbligatorio ma preferibile trarre copia;
- nel caso di clienti operanti sotto forma di società, accertare l’esistenza di un potere di rappresentanza della stessa in capo al soggetto che richiede la prestazione professionale;
- identificare il titolare effettivo, a tale scopo potendo fare ricorso anche a pubblici registri, elenchi o documenti disponibili a chiunque;
- controllare costantemente, nel corso del rapporto/prestazione professionale, la effettività delle informazioni già acquisite all’atto della identificazione del cliente, se del caso aggiornandole.
- Quali sono i documenti di riconoscimento/identità validi ai fini della adeguata verifica della clientela?
Tutti quelli, muniti di fotografia, rilasciati da una amministrazione dello Stato, anche se straniero, tra i quali oltre a carta di identità e passaporto, possono annoverarsi la patente di guida, la patente nautica, il porto d’armi, il libretto di pensione e il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici. Sono valide anche le tessere di riconoscimento, munite di fotografia e timbro, rilasciate da amministrazioni dello Stato.
- Il cliente ha obblighi suoi propri ai fini di consentire al professionista di svolgere una adeguata verifica della clientela?
Si, deve fornire sotto la propria responsabilità tutte le informazioni aggiornate per consentire all’avvocato di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Per consentire la identificazione del “titolare effettivo” fornisce per iscritto e sotto la propria responsabilità tutte le informazioni di cui sia a conoscenza, tenuto conto che la identificazione del “titolare effettivo” è finalizzata a individuare, alla fine della eventuale catena di controllo, la persona fisica effettiva titolare del controllo diretto o indiretto sulla società (sul punto v. art. 2 dell’Allegato Tecnico al decreto 231).
- E’ possibile delegare gli obblighi di adeguata verifica della clientela a collaboratori/dipendenti di studio?
Si, ma la delega deve risultare da atto scritto controfirmato per accettazione dall’incaricato, il quale deve essere preventivamente informato sulla disciplina prevista dal decreto 231.
- C’è obbligo di verifica del medesimo cliente già identificato in occasione di un precedente incarico professionale?
Se il cliente è una persona fisica, non è necessaria una nuova verifica e i “controlli” possono limitarsi all’aggiornamento dei documenti di identificazione.
Se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, andrà verificata la attualità della documentazione precedentemente acquisita ai fini della individuazione del “titolare effettivo”.
- E’ previsto l’esonero dall’obbligo di adeguata verifica della clientela per le prestazioni di assistenza e rappresentanza rese in un procedimento giudiziario?
No, l’esonero previsto dal comma 2 dell’art. 16 del decreto 231 riguarda solo l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette (SOS), ma non anche gli altri obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione.
- Quando sorge l’obbligo di astensione dallo svolgimento della prestazione professionale?
Quando l’avvocato, al di fuori delle fasi di valutazione della posizione giuridica del cliente o di espletamento di compiti di difesa o rappresentanza in un procedimento giudiziario o di consulenza sulla eventualità di intentare o evitare un procedimento, non sia in grado di:
identificare il cliente e verificarne l’identità;
identificare l’eventuale titolare effettivo;
ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale richiesta.
Nel caso di impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, l’avvocato restituisce al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie allo stesso appartenenti mediante bonifico bancario sul conto indicato dal cliente e con messaggio/causale che indica alla banca ricevente che le somme sono restituite al cliente per la impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela.
In occasione di ciascuna operazione di restituzione devono essere acquisite e conservate le informazioni riguardanti:
la data e l’importo oggetto di restituzione;
i dati identificativi del cliente;
la banca presso cui si procede ad accreditare l’importo restituito.
- Cosa si intende per “obbligo semplificato” di verifica della clientela?
L’obbligo di identificazione viene meno, tranne se vi sia sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, se il cliente è:
- una banca, Poste Italiane s.p.a., una SIM, una SGR, una SICAV, una impresa di assicurazione, una società di riscossione tributi;
- un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva comunitaria antiriciclaggio;
- un ente creditizio o finanziario situato in paese extraCEE che imponga obblighi equivalenti a quelli della direttiva comunitaria antiriciclaggio e ne controlli il rispetto;
- una società quotata in mercati regolamentati.
Se il cliente è un ufficio della Pubblica Amministrazione, viene meno l’obbligo di identificazione e verifica dello stesso.
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non sono dovuti negli altri residuali casi espressamente previsti dal comma 6 dell’art 25 del decreto 231.
- Per quanto tempo vanno conservati i documenti e le informazioni acquisiti ai fini dell’obbligo di adeguata verifica della clientela?
Per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
- Gli obblighi di registrazione a fini antiriciclaggio come possono essere assolti?
Alternativamente, mediante la istituzione di un archivio unico informatico, ovvero mediante la istituzione di un registro della clientela. In quest’ultimo caso, i dati e le informazioni registrati devono essere resi disponibili entro tre giorni dalla richiesta formulata dalle Autorità preposte al controllo (UIF, DIA, Nucleo speciale Polizia Valutaria della G.di F.) del rispetto della normativa antiriciclaggio.
In ogni caso, il termine per la registrazione è di 30 giorni dalla accettazione dell’incarico o dal compimento della prestazione professionale rilevante a fini antiriciclaggio.
- E’ sanzionata l’omessa, tardiva o incompleta registrazione?
Si, con una multa da 2.600 a 13.000 euro.
- A quale sanzione va incontro l’avvocato che non istituisce il registro della clientela?
Ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
- In caso di studio legale con più sedi, è necessario istituire un registro della clientela per ogni sede?
No, può istituirsi anche un solo registro, ad esempio presso la sede principale dello studio, destinato a raccogliere i dati e le informazioni di clienti “serviti” da altre sedi dello stesso
- Come si effettua una segnalazione di operazione sospetta (SOS)?
Attualmente (dal 16.05.2011) esclusivamente per via telematica, utilizzando l’apposito software disponibile sul sito della Banca di Italia, nella sezione dedicata alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF), mediante il portale Infostat-Uif.
Per accedere ai servizi del portale è necessario procedere ad una prima registrazione attuata mediante apposito modulo di adesione, ad una successiva autenticazione, e quindi ad una richiesta di delega ad operare, mediante utilizzo di un PIN assegnato dal sistema informatico.
- In quali casi l’avvocato è esonerato dall’obbligo di invio di SOS?
Allorchè, nel corso dell’esame della posizione giuridica di un cliente o nell’espletamento dei compiti di difesa o rappresentanza dello stesso in un procedimento giudiziario, acquisisce informazioni da un cliente o allo stesso relative. Allo stesso modo, l’esonero da SOS vale per le informazioni ricevute prima, durante o dopo un procedimento giudiziario, nel caso di consulenza resa sulla eventualità di intentare o evitare il procedimento medesimo.
L’esonero riguarda solo l’invio di SOS, restando fermi gli altri obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione.
- Quale sanzione è prevista per il caso di omesso invio di SOS?
Una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 al 40% dell’importo della operazione non segnalata.
- E’ possibile informare il cliente (o altri terzi) dell’invio di una SOS che lo riguarda?
No, in nessun caso, e la violazione di tale divieto è specificamente sanzionata a fini penali, con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno o con la ammenda da 5.000 a 50.000 euro. Il divieto di comunicazione non impedisce al professionista di dare comunicazione della SOS a dipendenti o collaboratori di studio, i quali sono tenuti al medesimo obbligo di riservatezza del titolare.
Non integra violazione del divieto in parola il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in essere una attività illegale.
- E’ possibile delegare a collaboratori/dipendenti di studio l’inoltro di SOS?
No, l’invio di SOS è adempimento strettamente personale che incombe sul professionista responsabile del cliente, il quale è tenuto a specifici obblighi di riservatezza.
- E’ possibile per il pagamento di una parcella di importo superiore a 1.000,00 Euro accettare un pagamento in contanti?
Si, ma solo fino a concorrenza dell’importo di Euro 1.000,00, mentre tutto il supero deve essere corrisposto con modalità tracciabili.
- E’ possibile ricevere una somma in contanti superiore a 1.000,00 Euro destinata al pagamento di imposte o tasse?
No, il limite imposto dall’art. 49 del decreto 231 non prevede deroghe per tale ipotesi.
- Il Consiglio dell’Ordine (COA) ha poteri sui propri iscritti ai fini antiriciclaggio?
I compiti del COA in materia di antiriciclaggio non sono di natura ispettiva ma solo di controllo dei propri iscritti sulla corretta osservanza degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, da svolgere in occasione del controllo disciplinare sugli stessi. In caso di evidenza di violazioni alla normativa antiriciclaggio, il COA ha obbligo di inviare la segnalazione di operazione sospetta, e potrà tenerne conto nella determinazione di eventuali sanzioni disciplinari.+
Diversamente dai Consigli dei Notai, dei Consulenti del Lavoro e dei Commercialisti, il COA non ha poteri di “filtro” nell’invio di segnalazione di operazioni sospette da parte dei propri iscritti.
Documentazione
- File: LINEE GUIDA PREDISPOSTE DALLA COMMISSIONE INTERNA DEL CNF - CIRCOLARE N.8-C 2016
- File: DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007-Aggiornato ottobre 2012
- File: Decreto 16.04.2010
- File: All. 1 Decreto 16.04.2010
- File: All. 2 Decreto 16.04.2010
- File: MEF - chiarimenti per ipotesi di restituzione di disponibilità finanziarie al cliente non adeguatamente verificato
- File: MEF - Circolare n. 2 del 16.01.2012
- File: Provvedimento 105953 2014 dell'8 Agosto 2014