Patrocinio a spese dello Stato
Tipologia: Servizi
Competenze
Il Patrocinio a Spese dello Stato consente ai cittadini non abbienti, al fine di essere rappresentati in giudizio sia per agire che per difendersi, di poter nominare un avvocato e farsi assistere a spese dello Stato.Il limite di reddito è di Euro 12.838,01.
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato è applicabile nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione; è applicabile anche nel processo penale.
L'istituto è altresì riconosciuto per le procedure di mediazione e negoziazione assistita, se sono condizione di procedibilità della domanda giudiziale e se si concludono con accordo, di mediazione o di negoziazione assistita (come meglio specificato nel file allegato nella sezione "modulistica").
Dal 18 maggio 2020 le istanze per il Patrocinio a spese dello Stato devono necessariamente essere depositate in via telematica a mezzo del sistema "Riconosco".
Gli Avvocati devono caricare la domanda dal link https://riconosco.dcssrl.it/ con le credenziali già in possesso, e non sarà più necessario il deposito cartaceo presso lo sportello.
I Colleghi non iscritti al Foro di Lecce potranno richiedere le credenziali spedendo richiesta al seguente indirizzo PEC pss@ordavvle.legalmail.it.
E’ allegato il Manuale operativo per l’inserimento e l’invio delle nuove istanze, che non presentano particolari differenze rispetto alla precedente procedura, se non per la necessità di allegazione dell’istanza sottoscritta dal richiedente in ogni parte, scansionata e firmata digitalmente dall’avvocato difensore in modalità PAdES-Bes, ed allegata unitamente agli altri documenti necessari, in formato pdf.
Tutte le comunicazioni tra la Commissione e l’avvocato richiedente avverranno utilizzando la stessa piattaforma Riconosco e l' indirizzo PEC pss@ordavvle.legalmail.it.
Si raccomanda la massima attenzione nella compilazione delle istanze sia per quanto attiene alla corretta esposizione dei dati di reddito; ove il richiedente sia tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, se ne suggerisce comunque il deposito telematico; sia per quanto attiene alla precisione nella indicazione dei codici fiscali.
Premesso che, in virtù del protocollo d'intesa in materia di PSS sottoscritto il 16/11/22, "la dichiarazione di totale assenza di redditi presentata in sede di ammissione anticipata al Consiglio dell'Ordine, in mancanza di adeguata motivazione e dell'indicazione delle fonti di sostentamento dell'istante, non può essere ritenuta tout court attendibile e pertanto potrà condurre [in sede giudiziale n.d.r.] alla revoca del beneficio, previa eventuale sollecitazione all'integrazione dei documenti e/o previa attivazione dei controlli formali e sostanziali previsti dalla legge", precisare tutti i redditi percepiti dall'istante e dai componenti del nucleo familiare nonchè la natura degli stessi.
A tal fine, si evidenzia che, secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali, vanno presi in considerazione le pensioni di invalidità, il reddito di cittadinanza, gli assegni familiari, e/o l'assegno unico per i figli, il TFR, l'indennità di disoccupazione, i sussidi per condizioni di difficoltà economica e familiare, l'assegno di mantenimento o divorzile per il coniuge, gli assegni di mantenimento per i figli (Cass. 24378/2019), i redditi illeciti e quelli per i quali è stata elusa l'imposizione fiscale, i redditi agrari e domenicali, le erogazioni da familiari.
Non vanno computati nel reddito esclusivamente le indennità di accompagnamento e i trattamenti di natura indennitaria.
Si evidenzia infine che, ai fini della valutazione del requisito reddituale, non rileva il reddito dichiarato a fini ISEE.
Si raccomanda di verificare la conformità dei contenuti delle istanze e delle autocertificazioni cartacee con quelle delle stesse precaricate sul sistema RICONOSCO al fine di evitare successive richieste di chiarimenti con conseguente allungamento dei tempi di evasione dell'istanza.
Modulistica
Documentazione
- File: Elenco degli avvocati disponibili alla difesa con il Patrocinio a Spese dello Stato aggiornato
- File: Guida Operativa per la presentazione delle domande di ammissione al PSS
- File: Indicazioni operative PSS mediazione e negoziazione assistita
- File: parametri per le procedure di mediazione e negoziazione assistita
- File: Linee guida sul Curatore Speciale del minore
Normativa di riferimento
- File: Normativa D.P.R. 30 maggio 2002 n.115
- File: Codice Deontologico Forense: art. 27 Doveri di informazione - art. 29 Richiesta di pagamento
- File: Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
- File: decreto 01-08-23
- File: Protocollo d'intesa in materia di Patrocinio a Spese dello Stato nei procedimenti civili di Primo Grado