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Sottoscritto Protocollo per la gestione delle udienze per separazione consensuale e divorzio congiunto

Dettagli della notizia

In data 6 novembre 2020, è stato sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Lecce, dott.Tanisi, dal Procuratore della Repubblica dott.Leone De Castris, dal Presidente della II sezione civile del Tribunale, dott.ssa Mondatore, dal Procuratore aggiunto, dott.ssa Mignone e dal Presidente dell'Ordine degli avvocati di Lecce, avv.De Mauro, il Protocollo di Intesa per la gestione delle udienza di separazione consensuale e di divorzio congiunto.

In particolare,

Nei procedimenti per separazione consensuale e divorzio congiunto il Presidente
(ovvero il giudice delegato) valuteràse sia possibile omettere la comparizione delle
parti e disporre che la comparizione in udienza sia sostituita dal deposito telematico di
note scritte di cui all'art. 221 co. 4 D.L. 34/2020, conv. con modif. in L. 77/2020.
A tal fine:
A - nei procedimenti in cui sia stata già fissata l'udienza di comparizione, ciascuna
delle parti, separatamente, può dichiarare, in piena libertà e coscienza:
- di essere stato edotto delle norme processuali che prevedono la partecipazione
all'udienza;
- di volere rinunciare alla comparizione personale dinanzi al Tribunale;
- di non volersi conciliare con l'altra parte;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso;
- che, in relazione agli eventuali figli minori delle parti (comunque già indicati, con
rispettiva data di nascita e unitamente agli eventuali figli maggiorenni, nel ricorso), non
vi sono procedimenti pendenti presso il Tribunale per i minorenni, né sono stati adottati
provvedimenti dal T.M. nell'ultimo anno OPPURE (nel caso contrario) che pende presso
il Tribunale per i minorenni il proc. n. XXXXX (da indicare) e che, nell'ultimo anno, sono
stati adottati i provvedimenti allegati alla dichiarazione.

La dichiarazione è sottoscritta dalla parte e trasmessa al difensore in originale ovvero incopia informatica, unitamente a copia di un proprio documento di identità (laddove non già in atti).

La dichiarazione è firmata digitalmente dal difensore ed è trasmessa (insieme al
documento dì identità, laddove non già in atti) per via telematica (mediante PCT),
almeno quindici giorni prima dell'udienza di comparizione. Con la nota di trasmissione
della dichiarazione il difensore formulerà richiesta di trattazione scritta, confermando le
richieste in ricorso, con rinuncia ad ulteriore deposito di note fino all'udienza.
Ove entrambe le parti abbiano sottoscritto la predetta dichiarazione, il Presidente
(ovvero il giudice delegato), se ritiene possibile omettere la comparizione delle parti,
con provvedimento da comunicare ai difensori almeno cinque giorni prima della data
fissata per la comparizione disporrà che l'udienza si svolga mediante trattazione scritta
sulla base delle richieste già in atti, con la conseguenza che la data dell'udienza (a cui né
le parti né i difensori saranno tenuti a partecipare) sarà utile solo per dare atto delle
attività svolte e per calcolare il decorso dei termini per il deposito del provvedimento.
Laddove non siano state inviate da entrambe le parti le predette dichiarazioni o non sia
ritenuto possibile omettere la comparizione delle parti, nello stesso termine di almeno
cinque giorni prima della data fissata per la comparizione, il Presidente (ovvero il
giudice delegato) adotterà gli eventuali provvedimenti di rinvio dell'udienza di
comparizione originariamente fissata, se non ne sia possibile lo svolgimento in tale data
con le modalità ordinarie, dandone comunicazione alle parti.

B - nei procedimenti in cui non sia ancora stata fissata l'udienza di comparizione il
Presidente (ovvero il giudice delegato), laddove ritenga possibile omettere la
comparizione delle parti e disporre la trattazione scritta, con il provvedimento di
fissazione dell'udienza con tale modalità di trattazione (a cui le parti, pertanto, non
dovranno comparire) inviterà le parti al deposito della dichiarazione e dei documenti di
cui al punto A che precede, assegnando, a tal fine, termine fino a non meno di cinque
giorni prima dell'udienza fissata.
Ciascuna delle parti potrà eventualmente richiedere, entro lo stesso termine, che si
proceda alla comparizione personale.

In entrambe le ipotesi indicate sub A e B, laddove entrambe le parti abbiano depositato
le predette dichiarazioni, a decorrere dal giorno fissato per l'udienza il Tribunale
provvederà sulle richieste delle parti, secondo le specificità del rito applicabile. In
mancanza di tale deposito, sempre a decorrere dal giorno fissato per l'udienza sarà
adottato un provvedimento per l'ulteriore corso del giudizio.

Laddove sia ritenuta necessaria la comparizione delle parti e l'udienza di comparizione
non possa svolgersi secondo le modalità ordinarie, potrà essere disposta la trattazione mediante collegamenti audiovisivi a distanza ai sensi dell'art. 221 CO. 6 - 7 D.L. 34/2020,
conv. con modif. in L. 77/2020

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