Ricorso avverso bando di gara per l'affidamento del servizio giuridico-legale per il comune di Racale
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Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, in data 12 dicembre 2016, ha deliberato di impugnare innanzi al TAR per la Puglia, nella sezione di Lecce, la determina dirigenziale (n. 745/ rg del 2 novembre 2016) con la quale il Comune di Racale ha disposto di procedere all’affidamento del servizio legale dell’Ente ad un professionista, per la durata di un anno e per un corrispettivo a base d’asta ad euro 18.000,00 e tutti gli atti conseguenti e successivi, compresa la aggiudicazione provvisoria e la determina di affidamento dell’incarico, che ha visto l'affidamento dello stesso per un corrispettivo annuale di € 6.633,00.
Hanno aderito alla iniziativa del Consiglio, proponendo congiuntamente impugnazione, anche la Camera Amministrativa distrettuale degli avvocati di Lecce, Brindisi e Taranto e l’AIGA, sezione di Lecce, nonché alcuni avvocati in proprio.
La determina impugnata affida ad un singolo professionista tutti gli incarichi legali e tutte le consulenze che si presenteranno nell’arco di un anno per il Comune di Racale, contravvenendo sia alle norme relative agli incarichi di alta specializzazione, sia a quanto previsto dalla direttiva n. 2014/24/UE, che esclude dall’ambito di applicazione gli incarichi di rappresentanza in giudizio, guidando la interpretazione dell’art. 17 d.lgs. 50/2016.
Il ricorso evidenzia che la natura fiduciaria e personale dell’incarico all’avvocato, nonché la necessità di specifica competenza per alcune materie, non può essere sacrificata al solo criterio della economicità, secondo il solo criterio del massimo ribasso. Ignorare completamente i requisiti di preparazione tecnica significa esporre la cosa pubblica al rischio di prestazioni legali insufficienti se non dannose. Evidente, infine, la violazione dell’art. 2233 c.c. e della norma secondo cui la misura del compenso deve essere adeguata alla importanza dell’opera ed al decoro della professione.
Il Consiglio ha anche sollevato la questione pregiudiziale, secondo l’art. 267 Trattato UE, perché il TAR voglia rimettere alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la questione del contrasto dell’art. 17 d.lgs. 50/2016 con la direttiva 2014/24/UE, poiché la norma interna prevede la procedura di evidenza pubblica per l’affidamento di un incarico ad un avvocato per la difesa giurisdizionale, mentre la norma comunitaria espressamente la esclude.
La domanda giudiziale è stata accompagnata anche dalla domanda cautelare di sospensione dell’atto impugnato.