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Regolamento Elettorale Ordini Forensi. Tar Lazio dichiara illegittimità artt. 7 e 9 e co 7 art. 14.

Regolamento elettorale. Sentenze Tar Lazio del 13/6/2015. Elezioni Consiglio Ordine Lecce

Dettagli della notizia

Con riferimento alle elezioni del Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 2015/2018, ad integrazione di quanto pubblicato anche sulla stampa locale si precisa quanto segue.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con le sentenze nn. 8332, 8333, 8334 e 8335, depositate in date 13/6/2015, rese in procedimenti promossi da varie Associazioni Forensi e da singoli avvocati ha annullato alcune norme contenute nel Regolamento Ministeriale n. 170/2014 che, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 28, legge 247/2012, ha disciplinato le modalità di elezione dei componenti dei consigli degli Ordini circondariali forensi.
In particolare il TAR Lazio ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 7 e 9 del Regolamento ministeriale impugnato nella parte in cui:
a) consentono a ciascun elettore di esprimere un numero di preferenze pari al numero di candidati da eleggere;
b) consentono la presentazione di liste che contengano un numero di candidati pari a quello dei consiglieri complessivamente da eleggere;
c) prevedono che le schede elettorali contengano un numero di righe pari a quello dei componenti complessivi del consiglio da eleggere.
La sentenza n. 8333/2015, inoltre, ha annullato il comma 7 dell'art. 14 del medesimo Regolamento che prevede che, quando nell'ambito della graduatoria formatasi considerando eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire, non risulta rispettata la quota di un terzo per il genere meno rappresentato, si forma una seconda graduatoria che, tenendo conto dei voti riportati da ciascun candidato, consenta la composizione del consiglio nel rispetto della quota di un terzo di cui all'articolo 28 della legge.
Con specifico riferimento al Consiglio dell'Ordine di Lecce la proclamazione degli eletti è stata impugnata, con due separati ricorsi, innanzi al Consiglio Nazionale Forense che, per quanto a conoscenza, non risulta che abbia ancora fissato la trattazione dei ricorsi.
In allegato le sentenze del Tar Lecce.
Lecce 13/6/2015

                                                                                                             Il Presidente
                                                                                                       Avv. Raffaele Fatano

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