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MODALITA' PER RICHIESTA LIQUIDAZIONE PARCELLE

Dettagli della notizia

L'avvocato può chiedere al Consiglio il parere di congruità sulle parcelle

Il richiedente deve corrispondere al Consiglio un diritto di segreteria in ragione del compenso determinato (art. 29, co. 3, lett. b, l. 247/2012)

a) A partire dal 09/07/2024 la presentazione delle istanze di liquidazione dei compensi professionali, è gestita in modalità telematica, attraverso la piattaforma Riconosco. Effettuato l’accesso alla piattaforma Riconosco, raggiungibile al link https://riconosco.dcssrl.it/, con le credenziali in vs. possesso, e raggiunta la sezione “Mod. Online” (posta in alto nella barra dei menù) avrete a disposizione il modulo dedicato: “Richiesta di Parere di Congruità”. Al momento non essendo disponibile il bollo virtuale è necessario ai fini dell'attivazione dell'istanza di liquidazione, depositare in segreteria l'originale dell'istanza debitamente bollata con marca da bollo da 16,00 euro.

b) al momento del ritiro del parere, al netto dell’importo di euro 50,00 innanzi indicato:

1) il 3% del compenso determinato, per le liquidazioni fino al valore di euro 100.000,00;

2) l’1% del compenso determinato per lo scaglione da euro 100.000,01.

Nel caso in cui l’importo del compenso determinato dal Consiglio sia inferiore ad euro 1.500,00 non sarà dovuta alcuna integrazione oltre all’importo di euro 50,00 versato al momento del deposito.

Il parere di liquidazione dovrà essere ritirato entro sei mesi dalla data della deliberazione. Trascorso tale termine il parere espresso perderà efficacia ed il procedimento verrà archiviato. In tutti i casi di archiviazione della richiesta (mancato ritiro, rinuncia dell’interessato etc.) l’importo corrisposto al momento del deposito sarà irripetibile.

Sia l'avvocato che il cliente possono chiedere al consiglio di tentare la conciliazione in mancanza di accordo sui compensi.
La richiesta di conciliazione ad istanza della parte interessata dovrà essere accompagnata, a pena di improcedibilità, dal versamento dell’importo di euro 50,00 a titolo di indennità di segreteria. Nel caso di conciliazione sarà dovuto, a titolo di indennità di segreteria, un importo pari al 2% dell’importo accettato dalle parti, al netto dell’importo versato al momento del deposito della richiesta.

Nel caso di esito negativo del tentativo di conciliazione non può essere rilasciata copia del verbale. Può essere rilasciata una attestazione dell'esperimento del tentativo di conciliazione e dell’esito negativo, dietro il pagamento di € 20,00 a titolo di indennità di segreteria.

La tassa di opinamento dovrà essere versata con le seguenti modalità:

-versamento su c/c postale n. 22827729 intestato ad ORDINE AVVOCATI LECCE

-bonifico presso B.P.P. Lecce c/c 3605 (codice IBAN - IT23Q0526216081CC0810003605)

-presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati tramite POS

indicando nella causale il numero del parere per il quale si effettua il versamento.

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