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“LINEE GUIDA IN ORDINE AL RAPPORTO TRA ENTI PUBBLICI ED AVVOCATI ISCRITTI ALL’ELENCO SPECIALE”

Dettagli della notizia

Nella seduta del 27 marzo 2019 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, in ottemperanza ai compiti ed alle prerogative stabilite all’ art. 29 della L. n. 247/2012 ha approvato le seguenti linee guida in ordine al rapporto tra enti pubblici ed avvocati iscritti all’elenco speciale:

- l'art. 23 della legge professionale N. 247/2012 disciplina la categoria degli “avvocati degli enti pubblici”, cioè dei professionisti dipendenti da qualsiasi ente pubblico;

- in base ai principi di tale norma, agli avvocati degli enti pubblici deve essere “assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta …. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato”

- gli "Uffici Legali", comunque denominati, devono essere istituiti e strutturati in modo che sia garantita la loro autonomia rispetto all'apparato amministrativo di appartenenza; essi devono essere forniti di strumentazione tecnica e di studio, di personale di supporto e di quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività professionale, il tutto qualitativamente e quantitativamente adeguato e proporzionato al tipo e alla quantità di affari affidati all'Ufficio.

-la responsabilità dell’Ufficio è affidata ad un Avvocato iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.

- I professionisti predetti rispondono direttamente ed unicamente al legale rappresentante dell'Ente dell'espletamento del mandato professionale, e corrispondono direttamente con i dirigenti delle strutture amministrative per l'acquisizione delle notizie, degli elementi e degli atti utili ai fini dell'esplicazione del mandato.

-gli appartenenti all'Ufficio sono inseriti in un ruolo distinto da quello amministrativo e ad essi, in conformità all'ordinamento dell'Ente di appartenenza, è riconosciuto un inquadramento normativo e un trattamento economico adeguati al ruolo professionale.

-la valutazione del professionista è distinta e separata rispetto a quella dei dipendenti amministrativi ed è effettuata sulla base dell'attività professionale svolta.

- tenuto conto dell’assetto organizzativo dell’ente, i professionisti avvocati assicurano la loro presenza in servizio e la propria disponibilità per il regolare svolgimento delle attività, organizzando i propri impegni di lavoro, anche esterni, in correlazione con le esigenze della struttura e con le responsabilità connesse all’incarico professionale, nel rispetto degli indirizzi organizzativi generali. A tal fine, i professionisti assicurano la continuità dell’attività di consulenza e la presenza nella struttura operativa compatibilmente con il calendario degli impegni esterni e specifiche modalità che tengano conto delle peculiari esigenze dell’ Avvocatura: sistemi di rilevazione automatica della presenza in servizio (badge) risultano compatibili con le peculiarità delle mansioni svolte dagli avvocati degli enti pubblici ove consentano di verificare unicamente la presenza in servizio (ovvero senza rilevazione della durata complessiva della permanenza).

- fatti salvi trattamenti di miglior favore, eventuali regolamenti e disposizione dell’ente riguardanti la presenza in servizio devono essere quindi compatibili con l’attività professionale e tener conto delle esigenze di autonomia dei legali;

- il professionista ha diritto a percepire le competenze e gli onorari per l'attività espletata secondo la normativa relativa ai parametri professionali e secondo i principi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 e legge 31 dicembre 2012 n.247.

-l'Ente deve garantire al professionista una copertura assicurativa per responsabilità professionale che sia adeguata all'attività svolta;

-gli avvocati iscritti nell’elenco speciale hanno l’obbligo di formazione continua, ai sensi delle vigenti disposizione legislative regolamentari; gli enti devono facilitare la partecipazione dei professionisti agli eventi formativi.

In considerazione di quanto innanzi, è facoltà del Consiglio dell'Ordine di accertare la sussistenza delle condizioni di permanenza dei requisiti per la iscrizione all’ elenco speciale di cui alla richiamata legge professionale ed a tal fine potrà richiedere l’esibizione del contratto del singolo avvocato che dia prova del rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell’avvocato e la prova che la responsabilità dell’ufficio sia affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale; interverrà, anche d’ufficio, le volte in cui vengano segnalati casi di violazione dei principi di cui sopra.

Il Consiglio, inoltre, invierà a tutti gli Enti che hanno avvocati iscritti all'Elenco Speciale le presenti linee guida cui attenersi, con riserva di apportare modifiche e/o integrazioni anche a seguito del confronto con i rappresentanti degli enti pubblici e degli iscritti nell’elenco speciale.

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