Fondo per il reddito di ultima istanza in favore di professionisti. Modalità di accesso
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E’ stato pubblicato il decreto interministeriale relativo all’estensione, ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli Ordini, del “Fondo per il reddito di ultima istanza”, previsto dall’art.44, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, e che è costituito da un’indennità per il mese di marzo pari a euro 600.
In base al testo del decreto, l’indennità compete:
a) ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro;
b) ai lavoratori che, sempre nell’anno di imposta 2018, abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, sempre a causa del virus COVID-19
Le domande per l’ottenimento dell’indennità di cui al presente decreto sono presentate da professionisti e lavoratori autonomi dal 1° aprile 2020 agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che, dopo le verifiche, provvedono ad erogarlo all’interessato.
La relativa domanda andrà presentata a Cassa Forense, esclusivamente con modalità telematica, attraverso l’apposita procedura che sarà attivata nell’area riservata del sito Internet dell’Ente, a partire dalle ore 12.00 del 1°/4/2020, in contemporanea con gli altri Enti aderenti all’Adepp.
Con nota del 29.3.2020, inviata al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e a Cassa Forense, l’avv.Giovanni Malinconico, Coordinatore dell’Organismo Congressuale Forense, ha evidenziato alcune criticità del decreto: la ripartizione delle provvidenze in base alla mera priorità cronologica; la condizione della regolarità contributiva per l’anno 2019, condizione che comunque non compare nella versione definitiva del decreto ; alle quali si aggiunge quella della distinzione tra fasce di reddito, individuando la condizione della riduzione del 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del corrispondente periodo del 2019.