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ASSEMBLEA STRAORDINARIA 12 SETTEMBRE 2008

Assemblea straordinaria 12 settembre 2008

Dettagli della notizia

 

ORDINE DEGLI AVVOCATI

LECCE

 

 

E' indetta l'Assemblea Straordinaria degli iscritti all'Albo per la elezione dei delegati al XXIX Congresso Nazionale Giuridico Forense.

L'assemblea è convocata per il giorno 12 SETTEMBRE 2008, alle ore 8,00 in prima convocazione ed alle ore 9,00 in seconda convocazione presso l'Aula Magna della Corte di Appello di Lecce.

L'assemblea sarà preceduta dalla relazione del Presidente.

Le modalità di voto sono state stabilite dall'art.2 del Regolamento Congressuale.

Le operazioni di voto termineranno alle ore 12,30.

Lecce, 16 luglio 2008

 

Il Consigliere Segretario                                                                   Il Presidente

 avv.Raffaele Fatano                                                                         avv.Luigi Rella

 

 

 

 

REGOLAMENTO DEI LAVORI CONGRESSUALI

Art. 1 - Assemblee degli Ordini [Rif. art. 3 Statuto]

 

Ricevuto l'avviso di convocazione del Congresso Nazionale Forense, i Presidenti dei Consigli degli Ordini convocano, per una data antecedente di almeno 60 giorni quella fissata per l'apertura del Congresso, l'assemblea degli iscritti all'albo degli Avvocati e degli elenchi annessi, per dibattere i temi congressuali ed eleggere i Delegati effettivi e supplenti.

L'assemblea è convocata mediante avviso da affiggersi presso il Consiglio dell'Ordine almeno 10 giorni prima della data fissata e per gli Ordini con oltre duemila iscritti anche mediante manifesti da affiggersi in tutti gli uffici giudiziari di competenza e, occorrendo, da pubblicizzarsi a mezzo stampa.

Le assemblee si svolgono secondo le modalità e i tempi adottati in quel circondario per il primo turno di votazione per l'elezione del Consiglio dell'Ordine. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine o, in sua vece, il Consigliere più anziano per iscrizione all'albo presiede l'assemblea, ne regola lo svolgimento, nomina gli scrutatori e proclama, al termine dello scrutinio, i risultati.

L'assemblea è valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione dell'assemblea può essere prevista per lo stesso giorno della prima.

Il Presidente dell'assemblea illustra i temi ed i documenti congressuali.

E' consentita la votazione di ordini del giorno attinenti ai temi congressuali.

Art. 2 - Elezione dei Delegati [Rif. art. 3 Statuto]

L'assemblea elegge un delegato sino a duecento iscritti agli albi ed elenchi annessi, o frazione superiore a cento.

Il numero degli iscritti a ciascun Ordine è computato al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui si svolge il Congresso.

L'elezione dei delegati avviene a scrutinio segreto e con voto limitato ai due terzi del numero dei delegati da eleggere approssimato per difetto.
Non è consentita, ai fini dell'espressione di voto, alcuna delega.

Risultano eletti quali Delegati effettivi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.

I canditati non eletti, sulla base dei voti riportati e in numero pari a quello degli effettivi, sono inseriti nell'elenco dei Delegati supplenti, a cui si attingerà in caso di necessità, secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 3 - Comunicazioni e reclami [Rif. art. 3 Statuto]

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine curerà l'invio alla Segreteria generale del Congresso, entro i quindici giorni successivi, di copia del verbale sottoscritto da lui e dal Segretario, attestando l'esito e la regolarità delle votazioni.

Eventuali reclami avverso i risultati elettorali di ciascun Ordine dovranno essere proposti, nelle 48 ore successive alla proclamazione degli eletti, alla Commissione Verifica Poteri del Congresso, di cui al successivo art.9, inviandone copia al Presidente del Consiglio dell'Ordine.

La Commissione Verifica Poteri deciderà nei venti giorni successivi alla ricezione.

Art. 4 - Quota d'iscrizione [Rif. artt. 3 - 4 Statuto]

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine curerà altresì il versamento della quota d'iscrizione al Congresso nella misura e nei termini fissati dal Comitato Organizzatore e con le modalità indicate dalla Segreteria generale del Congresso.

 Art. 5 - Partecipanti al Congresso [Rif. art. 3 Statuto]

Partecipano al Congresso Nazionale Forense, con diritto di voto, i Presidenti dei Consigli degli Ordini ed i Delegati eletti dalle assemblee degli iscritti.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine, in caso di impedimento a partecipare al Congresso, potrà essere sostituito da altro componente del Consiglio, da questo designato.

Non è ammesso il voto per delega.

Partecipano altresì, senza diritto di voto, gli avvocati ed i praticanti che si iscrivono al Congresso. L'iscrizione al Congresso comporta l'accettazione del suo Regolamento.

L'Ufficio di Presidenza può autorizzare soggetti non iscritti ad assistere ai lavori congressuali.

I partecipanti possono presentare comunicazioni sui temi congressuali nei tempi indicati dalla Segreteria generale, che ne curerà la diffusione.

Art. 6 - Segreteria generale del Congresso [Rif. art. 4 Statuto]

La Segreteria generale del Congresso è composta dal Segretario Generale e da undici componenti, nominati dal Comitato organizzatore di cui all'art. 4 dello Statuto. I componenti che siano nominati in ragione della carica da essi ricoperta possono delegare le funzioni ad un altro componente dell'organo al quale appartengono.

La Segreteria provvede ai servizi logistici organizzativi e di stampa, riguardanti il Congresso; in particolare dirama gli inviti, cura i rapporti ed i contatti con gli Ordini e con le Associazioni forensi, cura la compilazione dei verbali e raccoglie gli atti ufficiali.

La Segreteria ha sede presso l'Ordine della città designata a sede per il Congresso.

Art. 7 - Ufficio di Presidenza [Rif. art. 5 Statuto]

L'Ufficio di Presidenza è costituito dai Presidenti dell'O.U.A., del C.N.F. e della Cassa di Previdenza, nonché dai Presidenti dei Consigli degli Ordini distrettuale e circondariale del luogo ove ha sede il Congresso.

L'Ufficio di Presidenza è coordinato e convocato dal Presidente dell'O.U.A. e si insedia almeno 60 giorni prima la data d'inizio del Congresso.

L'Ufficio di Presidenza regola lo svolgimento dei lavori, fissa la durata degli interventi, ne determina l'ordine, chiude la discussione, indica i Presidenti delle sedute o delle sessioni, formula o ammette per ciascun tema le proposte o le mozioni definitive da sottoporre all'approvazione del Congresso.

L'Ufficio di Presidenza nomina i Presidenti ed i componenti delle Commissioni: Verifica Poteri; Coordinamento delle mozioni; per lo Statuto, Regolamento e Organizzazione.

Art. 8 - Votazioni e Reclami [Rif. art. 5 Statuto]

L'Ufficio di Presidenza determina altresì le modalità delle votazioni, per le mozioni e per qualsiasi altra deliberazione, tra le seguenti:
a) per alzata di mano;
b) per appello nominale;
c) per voto segreto, preferibilmente con modalità elettroniche.

I reclami avverso i risultati delle votazioni devono essere proposti, a pena di decadenza, nelle 24 ore successive, all'Ufficio di Presidenza, che deciderà nei 30 giorni successivi, salvo quelle che richiedano decisione immediata per consentire la prosecuzione dei lavori.

Art. 9 - Commissione Verifica Poteri [Rif. art. 5 Statuto]

La Commissione Verifica Poteri è composta di 5 membri nominati dall'Ufficio di Presidenza all'atto del suo insediamento.

Nomina al suo interno il Segretario e delibera a maggioranza.

La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno tre membri. Qualora nella votazione non sia possibile raggiungere la maggioranza, prevarrà il voto del Presidente.

La Commissione verifica i dati relativi agli iscritti di ciascun Ordine, il numero dei Delegati attribuiti dalle norme di Statuto, la sussistenza dei requisiti e decide sui reclami.

La Commissione certifica la presentazione e verifica la regolarità della presentazione delle mozioni e delle proposte di emendamento allo Statuto.

Fino all'apertura dei lavori congressuali, la Commissione avrà sede presso l'O.U.A..

Art. 10 - Commissione Coordinamento delle Mozioni [Rif. art. 5 Statuto]

La Commissione per il Coordinamento delle mozioni è composta di 7 membri nominati dall'Ufficio di Presidenza prima dell'inizio dei lavori congressuali.

Nomina al suo interno il Segretario.

La Commissione riceve le mozioni dalla Commissione Verifica Poteri e, ove possibile, anche sentiti i presentatori, coordina e accorpa in un unico documento le proposte presentate e provvede alla loro diffusione.

Mozioni e raccomandazioni sui temi congressuali, sottoscritte da almeno 50 Delegati, devono essere presentate alla Commissione Verifica Poteri, salvo deroghe disposte dall'Ufficio di Presidenza, almeno 24 ore prima dell'apertura della discussione e della votazione delle mozioni secondo il programma congressuale.

Art. 11 - Commissione Statuto, Regolamento e Organizzazione [Rif. art. 5 Statuto]

La Commissione per lo Statuto, il Regolamento e l'Organizzazione è composto di 7 membri, nominati dall'Ufficio di Presidenza prima dell'inizio del lavori congressuali.

La Commissione nomina al suo interno il Segretario.

La Commissione riceve le proposte di modifica dello Statuto dalla Commissione Verifica Poteri e redige uno schema di proposta di modifica - nel quale siano coordinati gli emendamenti presentati - da sottoporre al Congresso.

Le proposte di emendamento allo Statuto, sottoscritte da almeno 50 Delegati, devono essere presentate alla Commissione Verifica Poteri, almeno 24 ore prima dell'apertura della discussione e della votazione delle modifiche statutarie secondo il programma congressuale.

Art. 12 - Elezione dell'Assemblea dell'OUA [Rif. artt. 5 - 7 Statuto]

I Delegati al Congresso di ciascun distretto procedono all'elezione dei componenti dell'Assemblea dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, così come previsto dall'art. 7 dello Statuto.

L'Assemblea dei Delegati al Congresso di ciascun distretto verrà convocata e sarà presieduta dal Delegato più anziano per iscrizione all'albo.

L'esito delle votazioni verrà comunicato immediatamente all'Ufficio di Presidenza del Congresso.

Eventuali reclami avverso le votazioni dovranno essere proposti, a pena di decadenza, nelle 24 ore successive all'Ufficio di Presidenza, che deciderà nelle 48 ore successive.

Art. 13 - Conclusione dei lavori [Rif. art. 5 Statuto]

I lavori si concludono:
- con l'approvazione delle mozioni e con l'elezione dell'Assemblea dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura;
- con l'indicazione della data in cui si svolgerà il successivo congresso.

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