FORMAZIONE PERMANENTE CONTINUA
Si informano i colleghi che il Consiglio dell'Ordine ha stabilito di estendere la disciplina transitoria di cui all'art. 11 del Regolamento per la formazione permanente del Consiglio Nazionale Forense (del 13/07/2007) anche al triennio 2011/2013.
Pertanto, ai fini dell'assolvimento dell'onere formativo, relativo al periodo innanzi indicato, ciascun avvocato dovrà conseguire complessivamente almento cinquanta crediti, di cui nove in ordinamento, previdenza e deontologia.
In particolare, per ogni singolo anno, dovranno essere conseguiti non meno di dieci crediti, di cui tre in ordinamento, previdenza e deontologia.
Il periodo di valutazione è il triennio, che andrà a scadere il 31/12/2013; conseguentemente la relativa autocertificazione andrà depositata presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine entro il 31 marzo 2014 (salva diversa disposizione).
Per i Colleghi il cui obbligo formativo è iniziato a decorrere nell'anno 2009 o 2010 il triennio è computato secondo le medesime disposizioni ed andrà a scadere rispettivamente il 31/12/2011 e 31/12/2012.
Resta in ogni caso salva la facoltà di autocertificare annualmente i crediti formativi conseguiti e, in tal caso, dovranno essere attestati almeno un terzo dei crediti triennali.
Si comunica, altresì, che il termine per il deposito dell'autocertificazione per il triennio 2008-2010 è prorogato sino al 30/11/2011.
Lecce, 28/09/2011
Il Presidente
(Avv. Luigi Rella )