Questo portale non gestisce cookie di profilazione, ma utilizza cookie tecnici per autenticazioni, navigazione ed altre funzioni. Navigando, si accetta di ricevere cookie sul proprio dispositivo. Visualizza l'informativa estesa.
Hai negato l'utilizzo di cookie. Questa decisione può essere revocata.
Hai accettato l'utilizzo dei cookie sul tuo dispositivo. Questa decisione può essere revocata.

Delibera CNF su Formazione Continua e tirocinio

Dettagli della notizia

logo cnf 602x301

Con delibera del 20.3.2020, il CNF, considerato che l'emergenza COVID 19 impone di adottare provvedimenti in materia formativa che sdiano uniformi per tutto il territorio nazionale, ha disposto che:

1) l’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell’art. 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss mm;

2) nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, ciascun iscritto adempie l’obbligo formativo di cui all’art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo cinque crediti formativi, di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale;

3) i crediti formativi acquisiti nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD;

4) i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell’iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo.

In materia di pratica forense, con la medesima delibera, ha invitato:

- gli iscritti a promuovere il lavoro da remoto anche per i tirocinanti;

- i Consigli dell’Ordine degli Avvocati a sospendere i colloqui per il rilascio di abilitazioni e certificati di compiuto tirocinio, provvedendo in proposito, ove possibile, sulla scorta di elementi documentali e a promuovere attività formative a distanza;

- le Scuole Forensi a consentire il completamento dei corsi di formazione per l’accesso, ove possibile, adottando le modalità di formazione a distanza

Ha deliberato altresì di presentare al Ministro della Giustizia una richiesta di modifica in deroga del DM nr.70/2016, consentendo il rilascio del certificato di compiuto tirocinio anche prescindendo dall'avvenuta partecipazione ad almeno 20 udienze nel semestre.

Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti

Hai trovato utile, completa e corretta l'informazione?
  • 1 - COMPLETAMENTE IN DISACCORDO
  • 2 - IN DISACCORDO
  • 3 - POCO D'ACCORDO
  • 4 - ABBASTANZA D'ACCORDO
  • 5 - D'ACCORDO
  • 6 - COMPLETAMENTE D'ACCORDO
Torna a inizio pagina