DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n. 168
Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. (GU n.203 del 31-8-2016)
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DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n. 168
Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.
(GU n.203 del 31-8-2016)
Capo I - Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la corte di cassazione e per l'efficienza degli uffici giudiziari
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione e adottare misure per l'efficienza degli uffici giudiziari;
Considerata la finalità di assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia civile mediante le predette urgenti misure;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'efficienza del processo amministrativo, nonché in materia di magistratura amministrativa e di organizzazione dei relativi uffici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1 - Applicazione dei magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità per la definizione del contenzioso.
1. All'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare temporaneamente i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità.
Il collegio giudicante della Corte non può essere composto da più di un magistrato dell'ufficio del massimario e del ruolo, applicato ai sensi del comma che precede.».
Art. 2 - Tirocini formativi e misure straordinarie per contrarre i tempi di copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado.
1. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi.» sono sostituite dalle seguenti: «possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi.»;
b) al comma 5-bis, dopo le parole: «dell'Ordine degli avvocati e» sono inserite le seguenti: «con il Consiglio nazionale forense relativamente agli uffici di legittimità, nonché».
2. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8:
1) al comma 1, dopo le parole: «posti messi a concorso» sono inserite le seguenti «e di quelli aumentati ai sensi del comma 3-bis»;
2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali del concorso il Ministro della giustizia richiede al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima; detti posti non possono superare il decimo di quelli messi a concorso. Il Consiglio superiore della magistratura provvede entro un mese dalla richiesta.»;
b) all'articolo 13, il comma 2 è abrogato.
3. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito di concorsi banditi negli anni 2014 e 2015 e nominati con decreto ministeriale adottato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di due mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della durata di dieci mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Conseguentemente i tre periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 21, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata:
a) tre mesi, per il primo periodo;
b) due mesi, per il secondo periodo;
c) cinque mesi, per il terzo periodo.
4. Le disposizioni del comma 2, lettera a), si applicano anche ai concorsi per magistrato ordinario in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro 5.804.334 per l'anno 2017, di euro 6.214.395 per l'anno 2018, di euro 3.200.550 per l'anno 2019, di euro 3.254.431 per l'anno 2020, di euro 3.542.388 per l'anno 2021, di euro 3.563.285 per l'anno 2022, di euro 3.627.380 per l'anno 2023, di euro 3.702.158 per l'anno 2024, di euro 3.766.254 per l'anno 2025, di euro 3.841.032 annui a decorrere dall'anno 2026.
Art. 3 - Disposizioni in materia di tramutamenti successivi dei magistrati.
1. All'articolo 194, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: «, ad una sede da lui chiesta» sono sostituite dalle seguenti: «ad una sede» e le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
Art. 4 - Disposizioni per l'efficienza degli uffici di sorveglianza e divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni.
1. All'articolo 68, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale amministrativo di cui al periodo precedente non può essere destinato temporaneamente ad altri uffici del distretto giudiziario di appartenenza senza il nulla-osta del presidente del tribunale di sorveglianza.».
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia, fatta eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, non può essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2019.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano relativamente ai comandi, ai distacchi e alle assegnazioni, in corso nonché a quelli presso gli organi costituzionali.
Art. 5 - Proroga del trattenimento in servizio di magistrati presso la Suprema Corte di cassazione e modifica del limite di età per il conferimento di funzioni direttive di legittimità.
1. Al fine di assicurare la continuità negli incarichi apicali, direttivi superiori e direttivi presso la Suprema Corte di cassazione e la Procura Generale della Corte di cassazione, in ragione delle molteplici iniziative di riforma intraprese per la definizione dell'elevato contenzioso ivi pendente, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati che ricoprono funzioni apicali, direttive superiori o direttive presso la Suprema Corte di cassazione e la Procura Generale, i quali non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso fra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017. Per tutti gli altri magistrati ordinari resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014.
2. All'articolo 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 13, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, comma 14, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.».
Art. 6 - Modifiche alla legge 30 luglio 2007, n. 111, in materia di norme sull'ordinamento giudiziario.
1. Alla Tabella B, allegata alla legge 30 luglio 2007, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
«a) alla lettera I il numero: "366" è sostituito dal numero: "314";
b) alla lettera L il numero: "9.039" è sostituito dal numero: "9.091".».