Riferimenti normativi: D.L. 21 giugno 2013, n. 69 - Art. 37, c. 3
Zone a burocrazia zero
[ABROGATO da Dlgs 22 Gennaio 2016, n. 10] 3. I soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici sul loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato.
La presente, rimane come sezione di Archivio.