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08 agosto 2025
Con nota del 29.7.2025, l'AGID, Agenda per l'Italia Digitale, comunica che
Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n . 82, recante il «Codice dell'amministrazione
digitale» (di seguito “CAD”), agli articoli 6-bis e 6-quater disciplina rispettivamente l'«Indice nazionale dei
domiciliazioni digitali delle imprese e dei professionisti» (INI-PEC), istituito presso il Ministero delle
imprese e del made in Italy e l'«Indice nazionale dei domiciliari digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato (INAD), la cui realizzazione e gestione sono affidate all'Agenzia per l'Italia Digitale.
INAD contiene l'elenco degli indirizzi digitali delle persone fisiche e dei professionisti ed enti di
diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali; gli indirizzi ivi registrati sono
utilizzabili per comunicazioni aventi valore legale indirizzate all'ente di diritto privato, correlate all'attività
professionale del professionista non iscritto in albi, elenchi o registri professionali o legato alla sfera privata
della persona fisica.
L'arte. 6-quater, comma 2, del CAD, recita «Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6 bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1-bis. Ai fini dell'inserimento dei domiciliari dei professionisti nel predetto elenco il Ministero dello sviluppo economico si rende disponibile all'AgID, tramite servizi informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi già contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6 bis»
In ottemperanza a tale disposizione normativa, pertanto, il domicilio del professionista iscritto in INI-PEC è automaticamente trasferito in INAD, ove diviene il domicilio digitale del professionista in qualità di persona fisica, utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale concernenti la sfera privata del titolare del domicilio.
Il professionista iscritto in INI-PEC ha facoltà di modificare il proprio domicilio digitale, eleggendone uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del CAD.
S allega copia della comunicazione.
Regolamentato il trasferimento automatico degli indirizzi digitali dei professionisti su Registro INAD
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