TRIBUNALE di LECCE
Sezione lavoro
Il Presidente
AVVISO PER GLI AVVOCATI
Oggetto: ulteriori indicazioni sull'accertamento tecnico preventivo.
FEBBRAIO 2012
Si avvertono i signori avvocati che, a decorrere dal 2 gennaio 2012, nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, in cui l'INPS, ma non anche l'INAIL, sia soggetto legittimato passivo, l'art. 445 bis comma 2 c.p.c., introdotto dall'art. 38 comma 1 lett. b) numero 1 del d.l. n. 98/2011, convertito con legge n. 111/2011, esclude, pena l'improcedibilità della domanda, che possano essere presentati ricorsi ai sensi dell'art. 414 c.p.c., se non dopo l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo (“L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda”).
Tuttavia, nell'ipotesi, anche se remota, che possa disconoscersi natura di azione giudiziaria all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, quale previsto dalla citata norma, si raccomanda -a chi intende presentare ricorso giudiziario ordinario al fine di garantire il proprio assistito da eventuali pronunzie di decadenza dall'azione giudiziaria- di presentare ricorso giudiziario ordinario, con contestuale istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c..
Si raccomanda, inoltre, che sia data prova della data di comunicazione del verbale di visita medica da parte della Commissione sanitaria e che siano provati documentalmente tutti i requisiti, diversi da quello sanitario, richiesti per il riconoscimento del diritto cui tende la domanda.
Lecce, 13 febbraio 2012
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Mario Benfatto