Praticante abilitato - facoltà di esercitare la professione nelle cause in materia di lavoro e previdenza

Parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce

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ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA  DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL 14/4/2010
 
L'anno 2010, il giorno quattordici del mese di aprile, in Lecce alle ore 16,30, Palazzo di Giustizia - Viale De Pietro, nella sede dell'Ordine, a seguito di convocazione del Presidente si è riunito il Consiglio per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:
                                               OMISSIS
37) Richiesta di parere dell'Ordine da =============
Il Consiglio,
letta la richiesta della dott.ssa ======== che domanda se quale praticante avvocato abilitata al patrocinio abbia la facoltà di esercitare la professione nelle cause in materia di lavoro e previdenza; richiamato il parere del Consiglio Nazionale Forense del 9 maggio 2007, n. 16 che, confermando l'orientamento già espresso con il parere 26 ottobre 2006, n. 59 ha osservato che la capacità di patrocinare in capo al praticante abilitato, in origine collegata alla competenza della Pretura, è ad oggi limitata dal valore della causa, senza che siano ipotizzabili distinzioni tra giudizi con diverso rito e, conseguentemente, che la prescrizione di cui all'art. 7, comma primo, lett. a), della l. 16 dicembre 1999, n. 479, debba comprendere anche le cause dinanzi al giudice unico in funzione di giudice del lavoro, in piena analogia con lo jus postulandi concesso al praticante nel contenzioso civile con rito ordinario sempre che il valore della controversia sia compreso entro i 25.822 euro (già cinquanta milioni di lire);
ritenuto di poter condividere il parere espresso dal C.N.F. con l'avvertimento che, in ogni caso, la determinazione finale compete al magistrato che non può considerarsi vincolato da un parere, seppur autorevole, espresso da un organo amministrativo;
per tutti questi motivi
ESPRIME PARERE
che il praticante avvocato al patrocinio possa prestare la propria attività anche innanzi al Tribunale in funzione di Giudice unico del lavoro nelle controversie il cui valore non ecceda i 25.822 euro con la precisazione che il magistrato chiamato ad applicare la norma non è vincolato dal parere espresso.
 
                                                        OMISSIS
Dal chè si è redatto il presente verbale l.c.s.         Il Consigliere Segretario                                      Il Presidente         (avv.Raffaele Fatano)                                               (avv.Luigi Rella)     PER ESTRATTO CONFORME LECCE, 11/5/2010 IL CONSIGLIERE SEGRETARIO (AVV.RAFFAELE FATANO)

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