Com’è noto, il legislatore ha previsto l'accesso al Patrocinio a spese dello Stato delle parti non abbienti che partecipano a una procedura di mediazione (articoli da 15-bis a 15-undecies D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28) e ad una procedura di negoziazione assistita (articoli da 11-bis a 11-undecies del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla L. 10 novembre 2014, n. 162).
Ai fini dell’ammissione al patrocinio per le procedure di mediazione è competente il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente.
Ai fini dell’ammissione al patrocinio per le procedure di negoziazione assistita è competente il Consiglio dell'ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il Tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia.
La domanda di ammissione al patrocinio, per l’Ordine degli Avvocati di Lecce, si propone attraverso il sistema Riconosco, selezionando come oggetto della causa da iniziare una delle seguenti voci presenti nel menu a tendina
• MEDIAZIONE CIVILE STRAGIUDIZIALE IN MATERIA NON OBBLIGATORIA
• MEDIAZIONE CIVILE STRAGIUDIZIALE IN MATERIA OBBLIGATORIA
• NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI FAMIGLIA
• NEGOZIAZIONE ASSISTITA
e come Autorità giudiziaria una delle seguenti voci presenti nel menu a tendina
• Organismo di mediazione circondario LECCE
• PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Se la mediazione o la negoziazione assistita ha avuto esito positivo e si è quindi chiusa con un accordo, l’avvocato può chiedere la liquidazione, attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero della Giustizia Isg.giustizia.it (SIAMM) alla voce;
Istanza patrocinio stragiudiziale
Applicativo per inviare istanze di conferma dell’ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato
Sulla piattaforma, il difensore inserirà
• Per la mediazione,
il numero del procedimento, il nome dell’Organismo di mediazione, la data dell’accordo di conciliazione quale risultante dai registri informatizzati degli affari di mediazione, l’importo del valore dell’accordo;
• Per la negoziazione assistita
Gli estremi della ricevuta attestante la trasmissione dell’accordo di negoziazione e la data di sottoscrizione dell’accordo di negoziazione
Per entrambe le procedure, il difensore inserirà altresì
• l’importo del compenso richiesto
• la dichiarazione di volontà del richiedente di avvalersi, alternativamente, del credito di imposta o del pagamento.
e allegherà i seguenti documenti:
• parcella proforma emessa per le prestazioni svolte
• dichiarazione della parte circa la permanenza delle condizioni reddituali per l’ammissione al patrocinio.
Una volta completata la procedura sul SIAMM, il COA delibererà in ordine alla congruità o non congruità della parcella caricata, annotando il provvedimento sulla piattaforma SIAMM.
L’annotazione sul SIAMM vale come comunicazione al difensore.
All’esito della delibera del COA, il Ministero della Giustizia
- se ritiene insussistenti i presupposti per l’ammissione al patrocinio ne dà immediata comunicazione al COA per gli adempimenti di competenza;
- effettuate le verifiche ritenute necessarie, con provvedimento del capo Dipartimento per gli affari di giustizia, convalida la delibera di congruità e riconosce l'importo spettante all'avvocato;
- quando, effettuate le verifiche di cui al comma 2, il Ministero ritiene di non convalidare la delibera, ne da' comunicazione al COA e all'avvocato che, entro sessanta giorni da tale comunicazione, può presentare nuova istanza.
Allegati:
Manuale utente predisposto dal Ministero della Giustizia
DM 1 agosto 2023
Parametri per la mediazione e la negoziazione assistita come da tabella n. 25 bis allegata al D.M. 10 marzo 2014nr. 55.
La Coordinatrice della Commissione
Patrocinio a Spese dello Stato
Avv. Rita Perchiazzi