PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Dettagli della notizia

Si informano i sig.ri avvocati, con riferimento alle domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che il rilevante numero di istanze che vengono presentate non consente all'Ufficio di Segreteria di richiedere, come finora è accaduto, l'integrazione della domanda, a meno che non ricorrano casi particolari.
Si invitano, pertanto, i richiedenti ad autocertificare correttamente il reddito percepito (allo stato pari ad € 11.369,24), che va determinato, ai fini dell'ammissione, tenendo conto, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 115/02, anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva, con avvertimento che non sarà ritenuta ammissibile la domanda che dichiari il reddito calcolato sulla base del modello ISEE.
Si invitano, inoltre, gli istanti a specificare nelle domande, ai sensi dell'art. 122 D.P.R. 115/02, le circostanze e gli elementi utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la dettagliata indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.
             La Consigliera Segretaria                                     Il Presidente
                 Avv. Roberta Altavilla                                  Avv. Raffaele Fatano
 

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