A partire dal 20 marzo prossimo, in attuazione del decreto legislativo 28/2010 recante Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, gli avvocati saranno chiamati a informare i propri clienti, per gli incarichi assunti a partire da tale data, della possibilità di avvalersi del procedimenti di mediazione e della agevolazioni fiscali.
La mancata informativa è sanzionata con l'annullabilità del contratto d'opera concluso. Per facilitare tale adempimento, il Cnf ha predisposto una circolare (C- 11/2010) e un fac simile di informativa che i legali potranno far sottoscrivere ai propri assistiti. L'informazione dovrà essere fornita tanto alla parte attrice che a quella convenuta.
Il Cnf specifica che l'informazione deve essere fornita per iscritto contestualmente all'atto di conferimento dell'incarico. A quel momento, l'avvocato dovrà informare l'assistito della possibilità di giovarsi del procedimento di mediazione per tutte le controversie relative a diritti disponibili; dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione, in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nelle materia enumerate del decreto legislativo; delle agevolazioni fiscali previste a favore di quanti facciano ricorso al procedimento di mediazione.
Il documento che contiene l'informazione deve essere sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo del giudizio.