pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, ed in particolare gli articoli 27, commi l e 2, e 44;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, recante definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2007;
Visto il decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2007;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO
PRESSO LA CONSOB E SISTEMA DI INDENNIZZO
Art. 1.
Definizioni
1. Nel presente capo si intendono per:
a) investitori: gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
b) intermediari: i soggetti abilitati alla prestazione di servizi e attività di investimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Art. 2.
Camera di conciliazione e arbitrato
1. E' istituita una Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob per l'amministrazione, in conformità al presente decreto, dei procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori .
2. La Camera di conciliazione e arbitrato svolge la propria attività, avvalendosi di strutture e risorse individuate dalla Consob.
3. La Camera di conciliazione e arbitrato istituisce un elenco di conciliatori e arbitri, scelti tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità.
4. La Camera di conciliazione e arbitrato può avvalersi di organismi di conciliazione iscritti nel registro previsto dall'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. L'organismo di conciliazione applica il regolamento di procedura e le indennità di cui all'articolo 4.
5. La Consob definisce con regolamento, sentita la Banca d'Italia:
a) l'organizzazione della Camera di conciliazione e arbitrato;
b) le modalità di nomina dei componenti dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri, prevedendo anche forme di consultazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle categorie interessate, e perseguendo la presenza paritaria di donne e uomini;
c) i requisiti di imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità dei componenti dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri;
d) la periodicità dell'aggiornamento dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri;
e) le altre funzioni attribuite alla Camera di conciliazione e arbitrato;
f) le norme per i procedimenti di conciliazione e di arbitrato;
g) le altre norme di attuazione del presente capo.
Art. 3.
Indennizzo
1. Nel caso in cui risulti, a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 5, l'inadempimento dell'intermediario agli obblighi di cui all'articolo 2, comma 1, l'arbitro o il collegio arbitrale possono riconoscere un indennizzo a favore dell'investitore per il ristoro delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal predetto inadempimento.
2. La Consob con regolamento, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri in base ai quali viene stabilito l'indennizzo di cui al comma 1.
3. E' fatto salvo il diritto dell'investitore di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, anche per il riconoscimento del risarcimento del maggior danno subito in conseguenza dell'inadempimento, oltre all'indennizzo già stabilito.
4. Il lodo arbitrale con il quale viene disposto l'indennizzo di cui al comma 1 acquista efficacia a seguito del visto di regolarità formale della Consob, ferma l'applicabilità dell'articolo 825 del codice di procedura civile.
Art. 4.
Conciliazione stragiudiziale
1. Gli investitori possono attivare la procedura di conciliazione, presentando, anche personalmente, istanza alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob.
2. L'istanza di conciliazione non può essere presentata qualora:
a) la controversia sia stata già portata su istanza dell'investitore, ovvero su istanza dell'intermediario a cui l'investitore abbia aderito, all'esame di altro organismo di conciliazione;
b) non sia stato presentato reclamo all'intermediario ovvero non siano decorsi più di novanta giorni dalla sua presentazione senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni.
3. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, lettera f), disciplina le norme di procedura nel rispetto dei principi di riservatezza, imparzialità, celerità e di garanzia del contraddittorio, fatta salva la possibilità di sentire le parti separatamente.
4. In ogni caso il procedimento deve essere concluso nel termine massimo di sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di conciliazione.
5. Si applicano gli articoli 39, commi 1 e 2, e l'articolo 40, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
6. Il conciliatore tiene conto dei criteri di cui all'articolo 3, comma 2 nella proposta conciliativa. Le parti sono in ogni caso libere di assumere autonome determinazioni volontarie.
7. Le dichiarazioni rese dalle parti nel procedimento di conciliazione non possono essere utilizzate nell'eventuale procedimento sanzionatorio nei confronti dell'intermediario avanti l'Autorità di vigilanza competente per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste per le medesime violazioni.
8. Con il predetto regolamento sono determinate le modalità di nomina del conciliatore per la singola controversia e il compenso a questi spettante, i criteri in base ai quali la Camera di conciliazione e arbitrato può designare un diverso organismo di conciliazione, nonche' l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di conciliazione stragiudiziale nel rispetto dei limiti indicati nel regolamento di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
Art. 5.
Arbitrato amministrato dalla Consob
1. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, lettera f), disciplina altresì la procedura di arbitrato amministrato dalla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob per la risoluzione delle controversie di cui al medesimo articolo 2, tenendo conto degli articoli 34, 35, 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, in quanto applicabili, nonche' degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, fermo in ogni caso il rispetto del contraddittorio.
2. Il regolamento prevede una procedura semplificata per il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'articolo 3, comma 1, anche con lodo non definitivo, ferma restando l'applicazione dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 3.
3. La Consob determina altresì le modalità di nomina del collegio arbitrale o dell'arbitro unico, i casi di incompatibilità, ricusazione e sostituzione degli arbitri, la responsabilità degli arbitri e gli onorari ad essi dovuti, oltre che le tariffe per il servizio di arbitrato dovute alla Camera di conciliazione e arbitrato.
4. L'arbitrato amministrato dalla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob ha natura rituale ed e' ispirato a criteri di economicità, rapidità ed efficienza. Il lodo e' sempre impugnabile per violazione di norme di diritto.
Art. 6.
Clausola compromissoria
1. La clausola compromissoria inserita nei contratti, stipulati con gli investitori, relativi ai servizi e attività di investimento, compresi quelli accessori, nonche' i contratti di gestione collettiva del risparmio, e' vincolante solo per l'intermediario, a meno che questo non provi che sia frutto di una trattativa diretta.
Art. 7.
Legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori e degli utenti
1. E' fatta salva la legittimazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ad agire ai sensi dell'articolo 140 del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Capo II
FONDO DI GARANZIA PER I RISPARMIATORI
E GLI INVESTITORI
Art. 8.
Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori
1. E' istituito il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, di seguito denominato: «Fondo», destinato all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, dei danni patrimoniali causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, o con lodo arbitrale non più impugnabile, delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. La gestione del Fondo e' attribuita alla Consob.
3. Possono accedere al Fondo gli investitori come definiti all'articolo 1 del presente decreto. Il Fondo e' surrogato nei diritti del soggetto danneggiato, limitatamente all'ammontare dell'indennizzo erogato, e può rivalersi nei confronti della banca o dell'intermediario responsabile.
4. La Consob e' legittimata ad agire in giudizio, in rappresentanza del Fondo, per la tutela dei diritti e l'esercizio dell'azione di rivalsa di cui al comma precedente; a tale fine la Consob ha facoltà di farsi rappresentare in giudizio a norma dell'articolo 1, decimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, ovvero anche da propri funzionari.
5. Il Fondo e' finanziato esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per la violazione delle norme di cui al comma 1.
6. La Consob con regolamento:
a) definisce i criteri di determinazione dell'indennizzo, fissandone anche la misura massima; dall'indennizzo così determinato sono detratte tutte le somme percepite per la medesima violazione dal soggetto danneggiato a titolo di risarcimento del danno ovvero l'indennizzo di cui all'articolo 3;
b) disciplina le modalità e le condizioni di accesso al Fondo;
c) emana le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
Art. 9.
Norme finali
1. La Consob emana i regolamenti previsti dal presente decreto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La Consob provvede alla copertura delle spese di amministrazione delle procedure di conciliazione ed arbitrato di cui al capo I con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, oltre che con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime