Si porta a conoscenza che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, nella seduta dell' 8 luglio 2010, ha deliberato l'istituzione dell'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, ai sensi dell'art.18 del
D.Lgs. n.28 del 4 marzo 2010, procedendo all'approvazione dello Statuto, del Regolamento di procedura per la mediazione e del Tariffario per i conciliatori.
Per gestire la fase di mediazione, l'Organismo dovrà avvalersi di un Elenco di conciliatori/mediatori, con i requisiti prescritti dai DD.MM.nr.222 e 223/2004, e dall'art.10 dello Statuto che qui si riporta:
Art.10 Il Conciliatore. Il conciliatore, il quale deve aver comunque ed in ogni caso frequentato con profitto i corsi di formazione tenuti dai soggetti a ciò abilitati e inseriti negli elenchi del Ministero della Giustizia, e successivi corsi di aggiornamento di cui al regolamento, deve essere:
- Un avvocato iscritto all'albo tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Lecce con un'anzianità di
almeno tre anni.
Il Conciliatore non deve:
- aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzione;
- Aver riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti non superiore as sei mesi,
- Essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- Essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- Aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.
-
Per la composizione dell'Elenco dei conciliatori, che sarà aggiornato annualmente, è necessario presentare domanda di inserimento nell'Elenco, su modello che potrà essere scaricato
qui.
I conciliatori non potranno essere inseriti in elenchi presso altri Organismi, esercitando l'attività di mediazione in via esclusiva in favore dell'Organismo dell'Ordine.
La domanda deve essere presentata
IMPROROGABILMENTE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2010.