Iscrizioni a ruolo e Contributo unificato. Circolare Ministero della Giustizia. Legge Bilancio 2025
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La legge di bilancio 2025, approvata in via definitiva il 28 dicembre 2024, ha introdotto, tra l’altro, talune importanti modifiche in materia di versamento del contributo unificato nei processi civili, destinate ad avere una diretta incidenza, a decorrere dal 1° gennaio 2025, sull’iscrizione a ruolo delle cause.
In particolare, la norma ha aggiunto all’art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 (testo unico spese di giustizia), dopo il terzo comma, il comma 3.1 che dispone: «Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge.
Premesso che l’importo del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1, lett. a) è pari a 43 euro, ne consegue che il personale di cancelleria non potrà procedere all’iscrizione a ruolo di una causa civile nei seguenti casi:
- a) nelle ipotesi in cui il contributo unificato dovuto sia pari o inferiore a 43 euro, non venga versato integralmente l’importo effettivamente dovuto a titolo di contributo unificato;
- nelle ipotesi in cui l’importo dovuto del contributo unificato sia superiore a 43 euro, la parte che chiede l’iscrizione della causa non versi almeno l’importo di euro 43.
La norma non ha modificato in alcun modo né le ipotesi di esenzione né la quantificazione del contributo unificato, per cui nelle ipotesi in cui sia prevista l’esenzione nulla continuerà ad essere dovuto, mentre nelle ipotesi in cui il valore del contributo unificato dovesse essere inferiore alla somma di 43 euro, continuerà ad essere dovuta la minor somma; allo stesso modo, nelle ipotesi in cui la somma dovuta dovesse essere superiore a 43 euro e la parte che chiede l’iscrizione a ruolo si limiti a versare solo la somma di 43 euro (ovvero una somma maggiore a tale valore, ma pur sempre inferiore alla somma effettivamente dovuta), si genererà una parziale omissione del contributo che dovrà essere oggetto di successivo recupero.