FORMAZIONE CONTINUA. NUOVO REGOLAMENTO DEL C.N.F. IN VIGORE DA GENNAIO 2015 – INFORMAZIONI PER GLI ISCRITTI

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Nuovo Regolamento del C.N.F. sulla formazione continua - Informazioni per gli iscritti
Il 28 ottobre 2014 il Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato il nuovo Regolamento (n. 6 del 16/7/2014) per la formazione continua, che è entrato in vigore il primo gennaio 2015 ed ha disciplinato, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 n. 3 legge n. 247 del 31/12/2012, gli oneri connessi alla formazione continua.
Al riguardo, nel rimandare ad una circolare in corso di predisposizione i necessari approfondimenti, è necessario che tutti sappiano che:
- il periodo di valutazione dell'obbligo formativo è di tre anni ed il nuovo Regolamento prevede che l'obbligo formativo è adempiuto con la acquisizione di n.60 crediti formativi nell'ambito del triennio, di cui almeno 9 nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale (art.11 c. 4 e 5);
- è stato introdotto il principio per cui non contano tanto le ore di aggiornamento quanto la loro qualità per cui è stata messa da parte l'equivalenza, prevista dal precedente Regolamento, per cui un'ora di frequenza dava diritto ad ottenere un credito formativo. Nel nuovo sistema contano maggiormente la tipologia e la qualità del singolo evento formativo, che dovrà essere accreditato dal Consiglio dell'Ordine competente, e solo la partecipazione all'intero evento consentirà l'assegnazione dei crediti previsti;
- la nascita dell'obbligo formativo decorre dal primo gennaio successivo alla data d'iscrizione ma, per la fase transitoria di passaggio tra il vecchio regime ed il nuovo Regolamento, è previsto che per tutti gli avvocati che erano già iscritti alla data del primo gennaio 2015, il periodo di valutazione triennale è iniziato a decorrere dal primo gennaio 2014 e si concluderà il 31/12/2016. Nel contempo i crediti formativi che gli iscritti hanno già conseguito durante l'anno 2014 - quindi sotto la vigenza del vecchio Regolamento - potranno essere conteggiati nel triennio 2014 - 2016, nella misura calcolata ai sensi del Regolamento precedentemente vigente;
- è stato introdotto (art. 24 ) l' "attestato di formazione continua", che viene rilasciato dal Consiglio dell'Ordine su domanda dell'iscritto che provi l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo; il possesso dell'attestato costituisce "titolo per l'iscrizione e il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dell'Ordine su richiesta di Enti pubblici, per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario di esame, nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio". Conseguentemente il regolare assolvimento dell'obbligo formativo sembra essere diventato condizione necessaria sia per mantenere l'iscrizione negli elenchi dei difensori d'ufficio o abilitati al patrocinio a spese dello Stato, sia per poter accogliere praticanti nel proprio studio;
- ai fini della determinazione dei crediti formativi è necessario fare riferimento all'art. 19 del citato regolamento tenendo presente che le attività di autoformazione previste dall.art.12 e, segnatamente:
a) svolgimento di relazioni o lezioni nelle attività indicate all'art. 3 del presente regolamento nelle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e nei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato di cui all'art. 43 della legge professionale;
b) pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche online, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense;
c) contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari;
d) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale;
e) partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, per gli esami per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridico - forense, per tutta la durata dell'esame;
f) attività seminariali di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale e mediante l'utilizzo di sistemi telematici, preventivamente autorizzate o accreditate dal CNF o dal COA secondo le rispettive competenze devono essere supportate da istanza rivolta al Consiglio;
g) le richieste di esenzione ed esoneri (art.14) devono essere supportate da motivata istanza, corredata da documentazione, ove sussistente.
V'è da rammentare, infine, che il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la "mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo" costituiscono illecito disciplinare, in linea con quanto ora previsto all'art. 15 del nuovo Codice Deontologico, vigente dal 15/12/2014.
Si raccomanda, in ogni caso, l'attenta lettura del Regolamento, peraltro in corso di modifica, e pubblicato oltre che sul sito del Consiglio Nazionale Forense anche sul sito ufficiale dell'Ordine di Lecce.
Lecce, 2/7/2015
Il Presidente
Avv. Raffaele Fatano
 

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