FORMAZIONE CONTINUA art. 11 Legge 247/2012 - Regolamento CNF n. 6/2014

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Come noto il 31 dicembre 2016 è scaduto il triennio formativo 2014-2016, nell’ambito del quale avrebbe dovuto essere assolto l’obbligo di aggiornamento con il conseguimento di 60 crediti di cui 9 in materia obbligatoria.
Al fine di agevolare l’assolvimento di tale obbligo, l’Ordine di Lecce con delibera del 25.01.2017 ha previsto, in via straordinaria, una proroga del termine al 30 aprile 2017 per consentire il conseguimento/completamento dei 55 crediti formativi, di cui 9 in materia obbligatoria, eventualmente mancanti alla data di scadenza del triennio.
I crediti formativi conseguiti in questo periodo temporale saranno computati a coprire quelli mancanti nel triennio 2014-2016, previa autocertificazione, da redigersi secondo le consuete modalità.
E’ opportuno rammentare che la legge professionale (art. 11 L. 247/2012) prevede l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento professionale, e che tale requisito attesta il carattere «effettivo, continuativo, abituale e prevalente» dell’attività professionale, oltre ad avere valenza deontologica (art. 15 C.D.).
Cordiali saluti.

Il Consigliere Segretario               La Presidente
Avv. Vincenzo Caprioli             Avv. Roberta Altavilla

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