Si pubblica la delibera del COA Lecce del 30/11/2023, con la quale è stato affermato
- di ritenere sussistente, anche per i tirocinanti ex art.73 D.L. n. 69/2013, l’obbligo di frequentazione dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato
- di ritenere, anche al fine di garantire uniformità nel percorso formativo, che la frequentazione dei predetti corsi debba avere una durata non inferiore a diciotto mesi
- di ritenere che il predetto obbligo di frequentazione dei corsi di formazione per l’accesso alla professione sussista, in capo ai tirocinanti ex art.73, dal momento di presentazione o, al più tardi, di accoglimento della domanda di svolgimento del tirocinio professionale presso un ufficio giudiziario che deve essere contestuale all’iscrizione nel Registro dei Praticanti
- di ritenere che l’obbligo di cui ai punti precedenti è relativo alle domande di iscrizione nel Registro dei Praticanti presentate in data successiva alla pubblicazione della presente delibera, restando inteso che per le domande di iscrizione precedenti, seppur deliberate in data successiva, e per i tirocini presso gli uffici giudiziari iniziati in data precedente alla pubblicazione della presente delibera, permane – per i tirocinanti ex 73 D.L. 69/201 - l’obbligo di proficua frequentazione dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato per una durata minima di sei mesi.