ELEZIONI DEI COMPONENTI DEL COMITATO DEI DELEGATI DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE PER IL QUADRIENNIO 2009 -2013
Con provvedimento del Presidente della Cassa del 4 settembre 2008, sono state indette le elezioni dei componenti del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e, quindi, nella circoscrizione di questo Consiglio dell'Ordine, che fa parte del Collegio Elettorale di Lecce le votazioni avranno inizio il giorno 02 febbraio 2009 alle ore 09,30 e si chiuderanno alle ore 13.00 del 7 febbraio 2009.
A questo scopo, sarà costituita un'apposita Sezione Elettorale presso il Palazzo di Giustizia, -sede del Tribunale di Lecce-, che rimarrà aperta ogni giorno dalle ore 09,30 alle ore 13,00:
Lunedì 2, martedì 3 e sabato7 febbraio 2009 presso il Palazzo di Giustizia di viale De Pietro -sede del Tribunale Penale-;
Mercoledì 4, Giovedì 5 e Venerdì 6 febbraio 2009 presso il Palazzo di Giustizia di via Brenta -sede del Tribunale Civile-.
Hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti coloro che risultano iscritti alla Cassa, a tutti gli effetti, alla data del 3 settembre 2008, giorno precedente a quello di indizione delle elezioni.
Hanno diritto di elettorato passivo gli elettori che siano anche in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 dello Statuto della Cassa Forense e che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge 180/2003.
Sono compresi fra gli iscritti alla Cassa a tutti gli effetti i pensionati non cancellati dagli Albi.
Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto della Cassa Forense, i componenti il Comitato dei Delegati durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili più di due volte consecutivamente.
E' ammesso soltanto il voto di lista, che può essere espresso con l'indicazione del numero o del motto ovvero del nome di uno o di tutti i candidati della lista che s'intende votare.
Le liste non possono contenere un numero di candidati superiore a 3 (numero dei Delegati spettanti al Collegio Elettorale).
Le liste dei candidati devono essere depositate, a pena di irricevibilità, presso uno dei Consigli dell'Ordine del Collegio Elettorale entro le ore 12.00 del 29 novembre 2008.
La lista deve essere sottoscritta, con la dichiarazione di accettazione da parte dei candidati in essa compresi che devono contestualmente dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dall' art. 13 dello Statuto. La lista può essere individuata da un motto e deve essere presentata da un iscritto alla Cassa e ad un Albo del Collegio. Essa deve riportare anche la sottoscrizione di almeno altri 50 iscritti alla Cassa appartenenti al Collegio elettorale e non candidati se questo ha un numero di elettori inferiori a 1.500 e 100 se superiore. Nessuno può sottoscrivere più di una lista. Tutte le sottoscrizioni debbono essere autenticate dal Presidente o dal Consigliere Segretario dell'Ordine o, ancora, da uno o più Consiglieri dell'Ordine a ciò appositamente delegati dal Presidente. Le autenticazioni delle sottoscrizioni possono essere sostituite mediante l'allegazione di fotocopia di documento d'identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine al quale la lista è presentata attesta, in calce ad essa, la data e l'ora di presentazione, la trasmette immediatamente alla Commissione Elettorale del Collegio e ne affigge copia all' Albo del Consiglio.
Le liste devono pervenire a pena di decadenza alla Commissione Elettorale del Collegio entro il cinquantesimo giorno precedente l'inizio del periodo elettorale così come indicato dal Presidente della Cassa. La Commissione numera le liste secondo l'ordine in cui le sono pervenute. Indi controlla la tempestività della presentazione e la loro regolarità. Entro 3 giorni dalla scadenza dei termini per la trasmissione delle liste la Commissione delibera sulla loro ammissione od esclusione o su quella dei candidati ed entro il giorno successivo comunica il relativo provvedimento, anche a mezzo fax, al Presidente dell'Ordine presso cui sono state depositate; questi, senza ritardo e comunque non oltre il giorno successivo, ne dà notizia al presentatore di ciascuna lista. La Commissione provvede quindi alla stampa del manifesto contenente tutte le liste presentate e riconosciute regolari, con il loro numero d'ordine, l'eventuale motto e con i nomi e cognomi dei candidati; trasmette il manifesto a tutte le Commissioni Elettorali del distretto in modo che lo stesso venga affisso entro e non oltre il ventesimo giorno precedente l'inizio delle votazioni all'albo dei Consigli dell'Ordine, nonché in tutti gli altri luoghi che le commissioni elettorali ritengano di stabilire. Il manifesto, durante le operazioni di voto, deve essere affisso all'esterno ed all'interno delle sale di votazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 4, comma 10 del Regolamento per la elezione del Comitato dei Delegati.
IL PRESIDENTE
della Commissione Elettorale di Lecce
(Avv. Nicola Stefanizzo)