(La sentenza, ai sensi dell'art. 26
terzo comma della Legge costituzionale n° 87 del 1953, deve essere
depositata entro venti giorni dalla decisione e trasmessa per la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.)
Dalla lettura del comunicato della Corte si evince che la illegittimità
costituzionale riguarda l'art. 5 del D. Lgs. n° 28/2010, il quale
prevede l'obbligatorietà della mediazione per alcune materie.
Rimangono quindi coinvolte anche le disposizioni che fanno
riferimento al citato art. 5 (quelle sulle sanzioni per la mancata
adesione, per esempio).
Le procedure di mediazione già incardinate proseguono. Resta
salva ovviamente la facoltà della parte istante di rinunciarvi, o della
parte chiamata di revocare l'adesione. Se questo avviene in data
antecedente al primo incontro, le parti devono ritenersi esonerate
dall'obbligo di pagamento dell'indennità di mediazione che, se
già versata, dovrà essere restituita, previa apposita istanza.
Non potrà essere rimborsato invece l'importo delle spese di avvio,
nella misura di Euro 40,00, per la parte istante.
Potranno essere rimborsate le spese di avvio (40 euro) alla parte
chiamata che abbia aderito, ma revocato l'adesione prima
dell'incontro.
Se nessuna delle parti si presenta all'incontro, si potrà dichiarare la
chiusura del tentativo per rinuncia tacita della parte istante, senza
inutili differimenti.