COSTITUITO L’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE

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Con provvedimento del Ministero della Giustizia dell’11.02.2022 è stata disposta l’iscrizione dell’OCC dell’Ordine degli Avvocati di Lecce nel Registro degli Organismi per la Composizione della Crisi da Sovraindebitamento di cui all’art. 4 del D.M. n. 202/2014, al n. 343.
Il Referente dell’OCC, dal 1° marzo 2024, è l’Avv. Ilaria Marzo.
Il Consiglio Direttivo dell’OCC, dal 1° marzo 2024, è composto dagli avv.ti: Antonio De Mauro; Giuseppe Dell'Anna Misurale; Giusi Renna; Silvia Ciccarone; Paolo Marseglia; Cosimo Rampino e Giusi Vetromile.
E’ stato approvato il Regolamento di autodisciplina dell’Organismo e l’Elenco dei Gestori della Crisi.
L’OCC ha sede in Lecce alla Via Brenta, presso la sede dell’Ordine nel Tribunale Civile.
La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 - tel./fax. 0832 407280
PEC occ@ordavvle.legalmail.it.
Le domande di accesso alla procedura di sovraindebitamento potranno essere presentate attraverso il gestionale adottato dall'OCC collegandosi al sito http://www.fallcoweb.it/occ_debitore/main.php?ente_id=131
e cliccando sul pulsante "REGISTRAZIONE". L'OCC, ricevuta la richiesta di registrazione, notificherà le credenziali di accesso grazie alle quali si potrà effettuare l'accesso all'area riservata e compilare la domanda.
Con la presentazione dell'istanza è necessario provvedere al versamento della somma di € 260,00, (inclusa IVA e marca da bollo da € 16,00), da effettuarsi a mezzo bonifico bancario
Intestato a: OCC-Ordine degli Avvocati di Lecce
Banca: Banca Popolare Pugliese Lecce
IBAN: IT16G0526216081CC0811340365
Il compenso dell'Organismo è calcolato con il preventivo formulato, in applicazione del tariffario OCC, dal Gestore della Crisi che esamina l'istanza.
Alla procedura di sovraindebitamento possono accedere, ai sensi dell’art. 2 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (Decreto Legislativo n. 14 del 12.01.2019): il consumatore, il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, le start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Le attività inerenti ai procedimenti previsti dalla legge (concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore, liquidazione controllata ed esdebitazione del debitore incapiente) sono svolte da professionisti (per l'Organismo dell'Ordine si tratta di avvocati) denominati "gestori della crisi" iscritti nell'apposito Elenco tenuto dal Ministero della Giustizia
Il Referente procederà alla nomina del Gestore, che si atterrà alle norme di cui alla Legge 27 gennaio 2012 nr.3 e al D.M. nr.202 del 24 settembre 2014.
Si allega il Provvedimento del Ministero, l’Elenco dei Gestori ed il Regolamento dell’OCC.

Allegati:

  • PDG Ministero
  • Elenco Gestori della Crisi
  • Regolamento OCC

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